Gli addetti al settore sanno bene di cosa stiamo parlando: la direttiva 2003/59/CE è la “madre” della CQC, la legge europea che ha stabilito l’obbligo della formazione iniziale e periodica dei conducenti professionali, che ormai da vent’anni è croce e delizia delle autoscuole, visto che da una parte la normativa per i corsi è soggetta a continui cambiamenti, ma dall’altra preserva il loro ruolo formativo. L’obbligo di qualificazione da parte di tutti coloro che vogliano guidare mezzi pesanti – camion e autobus – per professione, è finalizzato sia a ridurre il numero di vittime della strada, sia a diminuire le emissioni di gas serra. In particolare – è sempre la direttiva a dirlo – l’obbligo di una qualificazione iniziale e di una formazione periodica è inteso a migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza del conducente, anche in occasione di operazioni effettuate dal conducente con il veicolo in sosta. Inoltre, la modernità del lavoro di conducente dovrebbe destare interesse per tale mestiere presso i giovani, il che dovrebbe contribuire all’assunzione di nuovi conducenti in un’epoca di penuria.
Una direttiva dunque importante per il settore, la 2003/59/CE, che a partire però dal 12 gennaio 2023 cambia nome, e diventa la direttiva (UE) 2022/2561.
Come mai questo cambiamento di nome? Lo spiega la circolare del Ministero dei Trasporti 40747 del 27 dicembre 2022:
“Si tratta solo di una direttiva di codificazione, ovvero finalizzata a riunire in un nuovo atto normativo tutte le disposizioni della originaria direttiva 2003/59 e di tutte le modifiche successive della stessa. Tanto al fine di semplificazione e migliore conoscibilità del diritto vigente ed applicabile, ma senza cambiamenti sostanziali”.
Ci sono però due cambiamenti formali che vogliamo puntualizzare, per agevolare il lavoro di tutta la categoria:
Il primo cambiamento è nel nuovo allegato 1 in materia di “requisiti minimi della qualificazione e della formazione” che modifica parzialmente la numerazione degli obiettivi, secondo la tabella che riportiamo qui sotto
Adesso | A partire dal 12 gennaio 2023 |
1.3 bis. Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico…. | 1.4. Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico…. |
1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo… | 1.5. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo |
1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza… | 1.6. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza |
1.6. Obiettivo: capacità di caricare… | 1.7. Obiettivo: capacità di caricare |
Il secondo cambiamento è a livello della modulistica: tutti i moduli vanno riscritti nella parte in cui viene citata la direttiva 2003/59, come ad esempio il modulo relativo alla “Dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ai fini delle esercitazioni di guida su aree private”.